L’APE, Attestato di Prestazione Energetica degli edifici è quel documento che sostituisce l’ACE, Attestato di Certificazione Energetica, allo scopo di uniformare la normativa italiana in tema di energia alle direttive europee.
E’ rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, certifica la prestazione energetica di un immobile attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.
Dura 10 anni che entrano in vigore dal momento del rilascio. Però, se nel corso di questi anni l’edificio subisce delle modifiche tali da cambiare la sua classe energetica, il certificato deve essere rifatto.
L’APE deve essere fornito dal proprietario dell’immobile nel caso in cui si verifichi una vendita, una locazione o una cessione a titolo gratuito.
Il nuovo decreto Dl 63/2013 prevede inoltre che l’acquirente/conduttore dia atto di aver ricevuto la documentazione necessaria, con apposita dicitura da inserirsi a contratto, e che gli stessi annunci di affitto o vendita debbano essere dotati dell’ «l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
Attenzione quindi, anche chi intende concedere in locazione un immobile dovrà avere già a disposizione il relativo Ape (in modo da renderlo disponibile fin dall’avvio delle trattative) per poi consegnarlo alla momento della stipula del contratto.
Il proprietario dovrà consegnare l’APE all’acquirente/locatario al momento della stipula del contratto preliminare nel caso si tratti di un edificio preesistente.
Per quanto riguarda le nuove costruzioni invece, il venditore/locatore dovrà fornire evidenza di una futura prestazione energetica, producendo il certificato nel momento stesso in cui viene richiesta l’agibilità dell’immobile.
In ogni caso, un adempimento che prevede precise sanzioni.
Pena una multa che ammonterà da un minimo di 3 mila a un massimo di 18 mila euro. Una sanzione dall’importo non indifferente, quindi, e che dovrà essere corrisposta in parti eguali da acquirente e venditore (o locatore e conduttore, in caso di affitto).
Per in contratti stipulati tra il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore del Dl 63/2013, relativo alle Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia) e il 24 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del Dl 145/2013), dichiarati eventualmente nulli per la mancata presenza dell’attestato energetico, è prevista una sanatoria: gli atti non saranno dichiarati nulli, ma le parti saranno soggette al pagamento della sanzione di cui sopra, oltre all’obbligo di allegare l’APE.
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Cosa fare se si possiede già l’ACE?
Il nuovo decreto sottolinea che chiunque possieda “un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE” può continuare a usufruire di quello senza effettuare il passaggio all’APE.
In altri termini se un soggetto, prima del 5 giugno 2013, si è dotato dell’ACE e quest’ultimo è ancora valido, non si deve effettuare alcun tipo di modifica.